16.1 Overbooking per partenze in svizzera o da un aeroporto della comunità europea
Per le partenze da un aeroporto in Svizzera o nel territorio della Comunità Europea, in caso di overbooking Le spettano quale passeggero i diritti a fronte del Regolamento (MEC) 295/91. Se è applicabile il Regolamento CE 261/2004, i Suoi diritti sono in funzione di tale Regolamento
16.1.1 Se i passeggeri con prenotazione confermata per un determinato volo sono più dei posti disponibili e se rifiutiamo il trasporto a causa di un overbooking per ragioni a noi imputabili, i Suoi diritti dipendono dalle seguenti disposizioni purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che Lei sia in possesso di un biglietto regolarmente emesso e che noi o i nostri agenti autorizzati abbiamo confermato la prenotazione nel dovuto rispetto delle procedure applicabili,
- che Lei si sia presentato all'accettazione entro l'orario stabilito.
16.1.2 In cambio di un adeguato indennizzo, possiamo cercare passeggeri disposti a rinunciare volontariamente ad un volo per cui detengono una prenotazione confermata.
16.1.3 Nell'assegnazione dei posti su un volo con eccedenza di prenotazioni, hanno priorità i minori non accompagnati ed i passeggeri malati o disabili. Assegniamo i posti ai passeggeri restanti nell'ordine in cui hanno effettuato il loro check-in. Per l'assegnazione dei posti possiamo inoltre applicare altri criteri non discriminanti.
16.1.4 Se non Le è possibile volare con partenze da un aeroporto in Svizzera o dal territorio della Comunità Europea, può scegliere fra:
- il rimborso del prezzo pagato per la parte di Biglietto non utilizzata; o
- il trasferimento su un altro volo verso il luogo di destinazione annotato sul Biglietto aereo, a scelta o sul primo volo alternativo o in epoca successiva.
16.1.5 Inoltre se non Le è possibile volare, ha diritto al seguente indennizzo:
| Distanza fino al luogo di destinazione |
Ritardo rispetto all'arrivo al luogo di destinazione |
Importo dell'indennizzo |
Fino 1500 chilometri Fino a 1500 chilometri |
al di sotto delle due ore al di sopra delle due ore |
EUR 125 EUR 250 |
Al di sopra dei 1500 chilometri Al di sopra dei 1500 chilometri |
al di sotto delle tre ore al di sopra delle tre ore |
EUR 200 EUR 400 |
Al di sopra dei 3500 chilometri Al di sopra dei 3500 chilometri |
al di sotto delle quattro ore al di sopra delle quattro ore |
EUR 300 EUR 600 |
Per i voli soggetti al Regolamento CE 261/2004 valgono le sue voci:
16.1.6 L'indennizzo viene corrisposto nella valuta nazionale del luogo in cui Le era stato negato il trasporto.
16.1.7 Se il prezzo per un volo di sola andata sulla tratta sulla quale non Le è possibile essere imbarcato è inferiore all'indennizzo sopra indicato al punto 16.1.5, corrispondiamo un indennizzo pari all'ammontare di questo volo di sola andata.
16.1.8 Può scegliere se desidera ricevere il Suo indennizzo in contanti o come buono viaggio.
16.1.9 Inoltre se non Le è possibile essere imbarcato Le bonifichiamo:
- una telefonata o un messaggio telex o fax al Suo luogo di destinazione;
- adeguate spese per pasti ed alloggio mentre attende il trasporto;
- tutte le spese di trasporto nell'area dell'aeroporto;
- tutte le spese di trasporto fra l'aeroporto effettivo e quello originariamente previsto nel luogo di destinazione, se una città o una regione sono serviti da più di un aeroporto
16.1.10 Gli indennizzi e le prestazioni indicati per il trasporto negato non hanno alcun impatto limitativo sui Suoi ulteriori diritti legali.
16.2 Indennizzo per partenze negli usa e canada
16.2.1 Nel caso Le venga negato l'imbarco da un aeroporto negli USA, al posto dell'articolo 16.1 valgono le seguenti disposizioni:
- Non è previsto alcun rimborso se la compagnia offre una soluzione alternativa con arrivo previsto alla destinazione del passeggero o al primo scalo intermedio entro un’ora da quello del volo originale.
- È previsto un rimborso del 200% sulla tariffa del volo per la destinazione del passeggero o per il primo scalo intermedio per un importo massimo di 650$, se la compagnia offre una soluzione alternativa con arrivo previsto alla destinazione del passeggero o al primo scalo intermedio oltre un’ora ma entro quattro ore da quello del volo originale.
- Del 400% sulla tariffa del volo per la destinazione del passeggero o per il primo scalo intermedio per un importo massimo di 1.300 $, se la compagnia non offre una soluzione alternativa con arrivo previsto all’aeroporto di destinazione del passeggero o al primo scalo intermedio entro quattro ore da quello del volo originale.
Per “soluzione alternativa” si intende un trasporto aereo con prenotazione confermata senza costi supplementari (per qualsiasi compagnia area di linea approvata da DOT) o altra modalità di trasporto accettata e utilizzata dal passeggero in caso di imbarco non avvenuto.
16.2.2 Qualora Lei accetti l'indennizzo indicato nell'Articolo 16.4.1, non avrà ulteriori diritti.
16.3 Eccezioni
Non siamo tenuti ad un indennizzo in caso di imbarco negato secondo gli articoli 16.1 e 16.2 qualora Lei viaggi a titolo gratuito sul volo in questione o con biglietto a tariffa ridotta non disponibile direttamente od indirettamente al pubblico, o se esistono circostanze che, in conformità con le Condizioni di Trasporto e le disposizioni giuridiche rilevanti, ci autorizzino a rifiutare il Suo trasporto.